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Roma, 20 luglio 2016
Circolare n. 124/2016
Oggetto: Dogane – Esportazioni – Compilazione
del DAU - Nota Agenzia Dogane Monopoli prot. 70662 RU del 7.7.2016.
Il
nuovo Codice Doganale dell’Unione, divenuto operativo dall’1 maggio scorso,
prevede che possano effettuare operazioni di esportazione dall’UE solo i
soggetti residenti. Gli operatori commerciali stabiliti in Paesi terzi che
intendano presentare una dichiarazione di esportazione nell’UE devono dunque affidare
le operazioni ad un soggetto stabilito nell’Unione che in qualità di
esportatore agisca per loro conto.
Con la
Nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in
merito alla compilazione della dichiarazione doganale DAU
per le suddette esportazioni. In particolare è stato precisato che il
rappresentante del residente nel Paese terzo può operare solo in rappresentanza
indiretta e va indicato nella casella 14 in qualità di dichiarante esportatore,
mentre il soggetto residente nel Paese terzo va indicato nella casella 2
(speditore). Il rappresentante indiretto nella qualità di dichiarante stabilito
nell’UE si fa carico di tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il
regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni
doganali e di natura extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per
l’esportazione.
Esportazioni “ex works”: Nelle esportazioni
ex works in cui il trasporto è a cura o nome
dell’acquirente di un Paese terzo, quest’ultimo non può assumere la veste di
esportatore e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito
nell’UE per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.
Nella casella 2 del DAU deve essere comunque indicato
il venditore. Questo perché il venditore è residente nell’UE, è titolare di un
contratto concluso con il destinatario di un Paese terzo e al momento
dell’accettazione della dichiarazione ha la facoltà di decidere che le merci
devono essere trasportate fuori dal territorio doganale dell’Unione.
L’Agenzia
ha precisato che le indicazioni fornite sono coerenti con gli orientamenti
espressi in materia dalla Commissione Europea e valgono nel periodo
transitorio, cioè fino al completamento dell’implementazione dei sistemi
informatici dei vari Stati Membri (il termine oggi previsto è il 2020).
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.70/2016
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