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Roma, 20 luglio 2016

 

Circolare n. 124/2016

 

Oggetto: Dogane – Esportazioni – Compilazione del DAU - Nota Agenzia Dogane Monopoli prot. 70662 RU del 7.7.2016.

 

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione, divenuto operativo dall’1 maggio scorso, prevede che possano effettuare operazioni di esportazione dall’UE solo i soggetti residenti. Gli operatori commerciali stabiliti in Paesi terzi che intendano presentare una dichiarazione di esportazione nell’UE devono dunque affidare le operazioni ad un soggetto stabilito nell’Unione che in qualità di esportatore agisca per loro conto.

 

Con la Nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione della dichiarazione doganale DAU per le suddette esportazioni. In particolare è stato precisato che il rappresentante del residente nel Paese terzo può operare solo in rappresentanza indiretta e va indicato nella casella 14 in qualità di dichiarante esportatore, mentre il soggetto residente nel Paese terzo va indicato nella casella 2 (speditore). Il rappresentante indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell’UE si fa carico di tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni doganali e di natura extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per l’esportazione.

 

Esportazioni “ex works”: Nelle esportazioni ex works in cui il trasporto è a cura o nome dell’acquirente di un Paese terzo, quest’ultimo non può assumere la veste di esportatore e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’UE per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione. Nella casella 2 del DAU deve essere comunque indicato il venditore. Questo perché il venditore è residente nell’UE, è titolare di un contratto concluso con il destinatario di un Paese terzo e al momento dell’accettazione della dichiarazione ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate fuori dal territorio doganale dell’Unione.

 

L’Agenzia ha precisato che le indicazioni fornite sono coerenti con gli orientamenti espressi in materia dalla Commissione Europea e valgono nel periodo transitorio, cioè fino al completamento dell’implementazione dei sistemi informatici dei vari Stati Membri (il termine oggi previsto è il 2020).

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.70/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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